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Condizioni generali di manutenzione

IMPEGNO GENERALE

Con la stipula del contratto di manutenzione, il gestore di impianti si impegna a rispettare le seguenti Condizioni generali di manutenzione. Eventuali deroghe al contratto di manutenzione e/o alle Condizioni generali di manutenzione richiedono l’espressa conferma scritta della R. Nussbaum SA prima dell’esecuzione/effettuazione della manutenzione. Si prega di notare che ha validità il nostro contratto di manutenzione comprensivo delle Condizioni di manutenzione e che non accettiamo condizioni contrattuali preformulate dai clienti. Le trattative relative al nostro contratto di manutenzione vengono fatturate in base al dispendio, tuttavia con un importo forfetario minimo di CHF 1'000.-.

I reciproci obblighi stabiliti nelle Condizioni generali di manutenzione decorrono dalla firma del contratto di manutenzione da parte del gestore di impianti. Le Condizioni generali di manutenzione costituiscono parte integrante del contratto di manutenzione. Per essere vincolanti, gli accordi verbali e telefonici necessitano della conferma scritta da parte della R. Nussbaum SA.

INIZIO DELLA MANUTENZIONE

Il contratto di manutenzione entra in vigore con la firma da parte del gestore di impianti.

DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Alla scadenza del contratto di manutenzione, il contratto di manutenzione viene automaticamente rinnovato per un ulteriore anno alle medesime condizioni, a meno che il contratto di manutenzione non venga disdetto per iscritto da una delle parti almeno tre mesi prima della rispettiva data di scadenza.

È possibile disdire il contratto di manutenzione per la prima volta alla scadenza di 12 mesi dalla data di stipula, con un preavviso di tre mesi. Il diritto di disdetta del contratto per giusta causa rimane impregiudicato. Per giusta causa si intende, in particolare, la violazione degli obblighi contrattuali da parte di una delle parti nonostante la diffida scritta dell’altra parte.

La disdetta si considera tempestiva se viene ricevuta dalla controparte al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del periodo di preavviso di tre mesi.

CONSEGUENZE DELLA DISDETTA

Dopo la scadenza del termine di disdetta, il gestore di impianti è pienamente e unicamente responsabile della manutenzione degli apparecchi in conformità al contratto di manutenzione. Se sussiste un obbligo di manutenzione e/o controllo degli apparecchi, il gestore di impianti è tenuto a effettuare o a fare effettuare la manutenzione conformemente alle prescrizioni. Non sussiste alcun obbligo di assistenza da parte della R. Nussbaum SA. Il gestore di impianti si assume la piena responsabilità e risponde dei danni diretti e indiretti (compresi i danni conseguenti) nonché dei costi di qualsiasi tipo sostenuti dalla R. Nussbaum SA o da terzi in relazione agli apparecchi/agli apparecchi di disgiunzione di rete e/o alla manutenzione.

PREZZI

I prezzi sono espressi in franchi svizzeri. L’imposta sul valore aggiunto non è compresa nel prezzo. Nella sua forma giuridica, l’imposta sul valore aggiunto è generalmente a carico del gestore di impianti.

La R. Nussbaum SA ha la facoltà di adeguare i costi di manutenzione e controllo all’indice nazionale dei prezzi al consumo senza che vi sia la necessità di disdire il contratto di manutenzione. La data della base di calcolo/del prezzo è il 1° gennaio 2024.

I prezzi non comprendono i supplementi per la manutenzione al di fuori dei normali orari di apertura/lavoro della R. Nussbaum SA né il Servizio guasti e il Servizio di emergenza (al di fuori dei normali orari di apertura/lavoro della R. Nussbaum SA). I normali orari di apertura/lavoro della R. Nussbaum SA sono dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00; il venerdì fino alle ore 16:00.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L’emissione della fattura avviene al gestore di impianti in seguito all’esecuzione del controllo/della manutenzione o in base al rapporto (di controllo) della R. Nussbaum SA. La fattura va pagata [dal gestore di impianti] entro 30 giorni netti.

ORARIO DEL CONTROLLO/DELLA MANUTENZIONE

L’orario dell’intervento di assistenza/manutenzione/controllo e le misure che il gestore di impianti è tenuto ad adottare (chiusura dell’acqua, predisposizione delle schede di controllo ecc.) sono preventivamente concordati tra il gestore di impianti e la R. Nussbaum SA. In caso di apparecchi di grandi dimensioni (a partire da DN 65 o Vita 60), il gestore di impianti mette a disposizione il personale addetto alla manutenzione.

OBBLIGHI E DOVERI DI COLLABORAZIONE DEL GESTORE DI IMPIANTI

Il gestore di impianti è tenuto ad adottare le misure organizzative, tecniche e, su richiesta della R. Nussbaum SA, le ulteriori misure atte a consentire alla R. Nussbaum SA di fornire i servizi di manutenzione in conformità al contratto di manutenzione. Il gestore di impianti è pertanto tenuto a garantire l’ingresso e l’accesso all’impianto alla R. Nussbaum SA e a tutti gli eventuali terzi coinvolti.

La R. Nussbaum SA può fissare al gestore di impianti un termine ragionevole per l’adempimento in caso di ritardo o mancato/errato adempimento dei suddetti doveri di collaborazione od obblighi. Le conseguenze, i danni o i costi derivanti dal mancato o errato adempimento o dal ritardo nonché dal mancato impiego della scadenza del termine sono a carico del gestore di impianti. In tal caso, la R. Nussbaum SA ha la facoltà di sospendere i servizi di manutenzione fino a nuovo avviso. Eventuali costi aggiuntivi sono a carico del gestore di impianti.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il committente/gestore di impianti è tenuto a rispettare tutti gli obblighi e le disposizioni fondamentali in materia di prevenzione degli infortuni (OPI), SIA (art. 104).

Il committente/gestore di impianti è tenuto a prendere gli accordi necessari al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e disporre le misure necessarie.

Gli apparecchi da sottoporre a manutenzione devono essere accessibili senza pericolo. Se gli apparecchi si trovano a un’altezza di 2 metri o superiore, il committente è tenuto a fornire misure di protezione quali strumenti di lavoro, scale a pioli o piattaforme di sollevamento ecc. La protezione contro le cadute va garantita a partire da 3 metri. Il committente/gestore di impianti è tenuto a fornire una persona per la sorveglianza per fini di protezione durante i lavori in altezza o profondità come vani tecnici e spazi ristretti.

GARANZIA LEGALE / GARANZIA CONVENZIONALE

In caso di installazione di un apparecchio sostitutivo da parte della R. Nussbaum SA, la garanzia convenzionale per l’uso conforme alle disposizioni e la funzionalità è pari a un anno dall’installazione.
La garanzia convenzionale non copre la normale usura, i difetti causati da circostanze esterne, i malfunzionamenti o i danni causati da un’installazione errata o non conforme [da parte del gestore di impianti o di terzi].

Sono esclusi, nella misura consentita dalla legge, i diritti di garanzia previsti dal Codice delle obbligazioni (garanzia legale e garanzia per i difetti della cosa) che vengono sostituiti dalle presenti disposizioni di garanzia convenzionale. Ai contratti di manutenzione stipulati con consumatori − vale a dire soggetti privati che utilizzano i prodotti in questione per uso personale o familiare − si applica un termine di prescrizione della garanzia legale / garanzia convenzionale di due anni dalla data di installazione dell’apparecchio presso il consumatore.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Nella misura consentita dalla legge, la R. Nussbaum SA esclude espressamente e completamente la responsabilità per tutti i danni diretti e indiretti, compresi i danni conseguenti, il mancato guadagno, le pretese di terzi, i danni conseguenti a difetti causati al gestore di impianti, al cliente finale, all’acquirente o a terzi in relazione alla manutenzione, all’installazione, al prodotto,[eventualmente completare] e/o in altro modo in relazione al contratto di manutenzione o alle presenti Condizioni generali di manutenzione.

È altresì esclusa, nella misura consentita dalla legge, la responsabilità per le lacune o i danni cagionati da personale ausiliario (ad esempio subappaltatori) o da coimprenditori.

FORZA MAGGIORE

La R. Nussbaum SA non risponde per eventuali ritardi o altri inadempimenti dovuti, in toto o in parte, a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento o catena di eventi imprevedibili o inevitabili che esulano dal ragionevole controllo di una delle parti [dopo aver esercitato la dovuta cautela] e che impediscono l’adempimento degli obblighi contrattuali. La forza maggiore comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, catastrofi naturali, incendi, guerre, scioperi, disordini, insurrezioni, disordini civili, interventi governativi o eventi simili, tra cui interruzioni della rete Internet o della rete delle telecomunicazioni pubbliche, attacchi di hacker, attacchi di denial of services, virus, malware, attacchi informatici, interruzioni di corrente elettrica, lotte dei lavoratori che interessano terzi, epidemie, pandemie, esplosioni, inondazioni, attacchi terroristici. La R. Nussbaum informerà il prima possibile l’altra parte contraente sul verificarsi di un caso di forza maggiore, qualora quest’ultimo sia rilevante. Per l’intera durata dell’evento di forza maggiore, la R. Nussbaum SA è, di per sé, esonerata da tutti gli obblighi interessati da tale evento.

CLAUSOLA SALVATORIA

Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali di manutenzione dovessero essere o diventare inefficaci o inapplicabili, ciò non pregiudicherà in alcun modo la validità e l’esecutività delle rimanenti disposizioni. Le parti contraenti sono tenute a sostituire la disposizione non valida e/o divenuta inapplicabile con una disposizione valida e applicabile che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione non valida e/o divenuta inapplicabile.

Luogo di adempimento, foro competente

Luogo di adempimento e foro competente esclusivo è Olten. Si applica il diritto sostanziale svizzero, a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 e a esclusione delle disposizioni del diritto privato internazionale.