Tematiche - Protezione antincendio
2.1 AICAA
L’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) è il centro di servizio e di competenza degli Istituti cantonali di assicurazione immobiliare (KGV) per tutte le attività nell’ambito della prevenzione. L’associazione è stata fondata nel 1903.
Le nuove prescrizioni di protezione antincendio dell’AICAA soddisfano i criteri seguenti:
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Sono fortemente connesse all’uso.
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Sono maggiormente differenziate e dettagliate.
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Forniscono una base per ottimizzazioni economiche.
In tal senso pongono tuttavia requisiti elevati in termini di garanzia della qualità nella protezione antincendio, a cui devono attenersi anche le autorità di protezione antincendio.
Le prescrizioni di protezione antincendio sono indirizzate a:
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Progettisti generali
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Progettisti specializzati
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Responsabili della garanzia della qualità per la protezione antincendio
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Persone addette all’esercizio o alla manutenzione di edifici e impianti
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Utenti e proprietari di edifici e impianti
2.2 Organi responsabili e Cconcordato intercantonale
I seguenti organi sono responsabili delle direttive di protezione antincendio e della loro applicazione:
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Gli Istituti cantonali di assicurazione immobiliare (KGV) disciplinano la protezione antincendio a livello cantonale.
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L’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) fornisce supporto agli Istituti cantonali di assicurazione immobiliare (KGV) per evitare danni a persone ed edifici. Inoltre, l’AICAA rappresenta il centro di servizio e di competenza per tutte le attività nell’ambito della prevenzione contro gli incendi e i pericoli naturali.
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Il Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) costituisce la base per l’armonizzazione, a livello nazionale, delle disposizioni cantonali che disciplinano, in particolare, i requisiti relativi agli edifici.
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L’Autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (AIOT) viene impiegata per l’attuazione delle norme del CIOTC. L’organo intercantonale è composto dai membri del Governo delegati dai Cantoni aderenti (art. 3 cpv. 2 CIOTC).
2.3 Prescrizioni normative
I regolamenti dell’AICAA per la protezione antincendio contengono sia disposizioni giuridicamente vincolanti sia raccomandazioni e soluzioni:
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«Raccoglitore A»: Disposizioni e prescrizioni giuridicamente vincolanti per tutti i Cantoni
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«Raccoglitore B»: Documenti sullo stato attuale della tecnica con raccomandazioni, soluzioni o riepiloghi
Disposizioni e ordinanze giuridicamente vincolanti |
Raccomandazioni, riepiloghi, soluzioni |
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Disposizioni vincolanti e raccomandazioni.
2.3.1 Norma antincendio BSN AICAA
La norma antincendio regolamenta la protezione antincendio generale, edile, tecnica e organizzativa nonché la protezione antincendio difensiva intrinseca. Essa stabilisce gli standard di sicurezza vigenti.
2.3.2 Direttive antincendio BSRL AICAA
Le direttive antincendio completano, con requisiti e misure dettagliate, le prescrizioni contenute nella norma antincendio.
I controlli per valutare la resistenza al fuoco vengono eseguiti secondo le norme EN 1363-1 e 1364-1 nonché le condizioni di controllo dell’AICAA.
Tutte le direttive e le norme AICAA (versione 01.01.2017) sono consultabili nel relativo documento PDF al link www.praever.ch
2.4 Campo di applicazione delle prescrizioni di protezione antincendio
Fonte: AICAA-1-15 BSN – art. 2
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Le prescrizioni di protezione antincendio valgono per gli edifici e gli impianti nuovi nonché, in modo analogo, per quelli mobili.
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Gli edifici e gli impianti esistenti devono essere adeguati in proporzione alle prescrizioni di protezione antincendio se:
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Vengono effettuati cambiamenti strutturali o di esercizio rilevanti, vengono attuati ampliamenti o viene modificata la destinazione d’uso.
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Il pericolo per le persone è considerevole.
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