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4 Leggi, norme e direttive

4.1 SIA 181 e OIF

La prima direttiva svizzera in materia di protezione degli edifici dal rumore fu pubblicata nel 1970 come Raccomandazione SIA 181, alla quale sono seguite le revisioni del 1976, 1988, 2006 e 2020. Un traguardo fondamentale è rappresentato dall’art. 32 dell’Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986 che richiama le esigenze minime e maggiorate secondo la norma SIA 181.

L’OIF del 15 dicembre 1986 è l’ordinanza più importante in materia di protezione dal rumore. Essa è gerarchicamente subordinata alla Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb).

I requisiti definiti nella OIF rientrano nell’ambito del diritto pubblico e devono essere quindi obbligatoriamente rispettati, mentre la SIA 181 è una norma di diritto privato. Soltanto le esigenze della SIA 181 che sono contenute anche nella OIF devono essere obbligatoriamente rispettate.

Le deroghe alla OIF non sono ammesse per le nuove costruzioni, mentre per le trasformazioni sono possibili solo alle condizioni specificate all’art. 32, cpv. 3.

Le deroghe alla SIA 181 sono ammesse solo a condizione che le esigenze della OIF vengano rispettate e solo se «sufficientemente giustificate dalla teoria o da prove sperimentali o se motivate da nuovi sviluppi e scoperte», (SIA 181, cifra 03). Le deroghe devono essere riportate nella documentazione della costruzione con motivazioni comprensibili.

L’attuale norma SIA 181:2020 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie» tiene conto della crescente importanza dell’isolamento acustico. Nella nuova edizione della norma sono stati apportati vari adattamenti alle norme internazionali e integrati i risultati delle ricerche di base. Inoltre, la norma è stata parzialmente riorganizzata e sono stati apportati adeguamenti testuali per migliorarne la leggibilità.

Campo di applicazione della SIA 181:

  • Nuove costruzioni, trasformazioni, cambi di destinazione d’uso

  • Protezione acustica contro le fonti di rumore esterne:

    • rumore per via aerea

  • Protezione acustica contro le fonti di rumore interne (tra unità d’utenza diverse):

    • rumore per via aerea

    • rumore per calpestio

    • impianti tecnici nell’edificio e installazioni fisse

4.2 SVGW

Secondo la direttiva W3 della SVGW, gli impianti tecnici per l’edilizia devono soddisfare, oltre ai requisiti di igiene e alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari, anche le esigenze di isolamento acustico. Come base per le esigenze di isolamento acustico si applica la norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie» (W3, cifra 1.6.1, edizione 2013).

Le emissioni acustiche della rubinetteria vengono misurate in base alla norma ISO 3822 a una pressione di flusso di 300 kPa (3 bar) e 500 kPa (5 bar) nonché con una portata volumetrica definita per ciascuna dimensione nominale (a una velocità di flusso di ca. 2 m/s) e vengono suddivise nei seguenti gruppi di rumorosità:

  • Gruppo di rumorosità I: max. 20 dB(A)

  • Gruppo di rumorosità II: max. 30 dB(A)

  • Nessuna classificazione della rubinetteria a un livello di rumorosità > 30 dB(A)

La rubinetteria della Nussbaum si colloca ampiamente nel gruppo di rumorosità I. Eventuali eccezioni sono indicate sulle certificazioni dei singoli articoli.